Istruzione Tecnica per Aree Attrezzate Multifunzionali

 

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA n. 271 del 9 luglio 1997

GIUNTA REGIONALE TOSCANA - Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997

Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale.

 

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 13 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5, che prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale di istruzioni tecniche che debbano essere osservate nella redazione degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale, nonché di regolamenti edilizi di cui all’art. 35, di competenza degli enti locali;

Visto il secondo comma dell’art. 15 della legge 24 febbraio 1995, n. 25 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", che stabilisce che la Regione debba favorire, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture, tra cui deve essere compresa anche la disponibilità di idonei spazi territoriali attrezzati, che ogni Amministrazione Comunale può darsi per attivare le operazioni di protezione civile;

Visto l’art. 185 del D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada così come modificato dal D.Lgs. 10-9-1993, n. 360 che impartisce disposizioni relative alla circolazione e sosta della autocaravan ed in particolare fissa la necessità di rendere disponibili aree attrezzate in cui localizzare gli impianti di smaltimento igienico-sanitario da realizzarsi secondo le caratteristiche tecniche di cui all’art. 214 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 recante modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che approva il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Viste le richieste più volte pervenute al Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali da parte della Associazione Nazionale di categoria Coordinamento Camperisti circa la necessità che le Amministrazioni Comunali elaborino specifiche varianti allo strumento urbanistico generale per l’allestimento di aree attrezzate da mettere a disposizione per le esigenze dei veicoli autosufficienti adibiti al turismo itinerante nonché della Protezione Civile e di altre funzioni con essa compatibili;

Considerato che l’insieme delle suddette funzioni complessivamente richieste possono tra loro coesistere e che l’elaborazione della Varianti in questione debba essere dalla Regione indirizzata secondo tecniche e criteri univoci e che a tale scopo può essere convenientemente utilizzato lo strumento delle Istruzioni Tecniche di cui all’articolo 13 della L.R. 5/95 precedentemente citato;

Richiamata la propria deliberazione n. 3813 del 27 aprile 1994 che approva le istruzioni tecniche per la disciplina delle aree attrezzate multifunzionali;

Riconosciuta la necessità di adeguare le predette istruzioni tecniche alle disposizioni legislative intervenute dopo la loro approvazione;

A voti unanimi DELIBERA

 

1. di impartire la Istruzione Tecnica allegata che fa parte integrante della presente deliberazione e che sostituisce quella approvata con propria deliberazione n. 3813 del 27 aprile 1994;

 

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi della L.R. 15 marzo 1996 n. 18;

 

3. di dichiarare il presente atto soggetto al controllo della C.C.A.R. ai sensi dell’art. 1, lettera b), del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40.

 

Segreteria della Giunta

Il Coordinatore Andrea Cusmano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato

 

Istruzione Tecnica per la disciplina urbanistica di aree attrezzate multifunzionali di interesse generale.

 

Premessa

 

 

La presente Istruzione Tecnica è redatta ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L.R. 5/95 ed ha lo scopo di definire gli specifici contenuti tecnici ed i relativi metodi di elaborazione degli attuali atti urbanistici che le Amministrazioni Comunali devono formare per disciplinare le aree di interesse generale finalizzato ad accogliere in modo adeguato le seguenti funzioni:

 

 

1. la direzione, il coordinamento e lo svolgersi delle operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, in caso di emergenza da parte della Protezione Civile, in conformità con quanto stabilito dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225;

 

 

2. la sosta temporanea dei veicoli autosufficienti adibiti al turismo itinerante. Detti veicoli, che sono definiti autosufficienti in quanto dotati di servizi igienico-sanitari e di impianti di raccolta delle acque reflue, sono generalmente costituiti da autocaravan, caravan agganciate all’autoveicolo adibito al traino e autobus turistici, così come complessivamente definiti dagli artt. 47, 54 e 56 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30-4-92 n. 285 nonché nell’allegato Glossario;

 

 

3. la installazione di attrezzature per i mercati all’aperto e per le attività ricreative itineranti nonché per le manifestazioni all’aperto in genere, così come meglio definite nel Glossario allegato.

 

Le suddette funzioni, sebbene caratterizzate da un certo grado di eterogeneità, hanno in comune la peculiarità di essere temporanee, e pertanto organizzabili in modo ciclico e/o alternato, e di necessitare di grandi spazi aperti minimamente dotati di attrezzature e servizi di base analoghi (impianto di fornitura di energia, di erogazione idrica, di smaltimento rifiuti, ecc..).

 

Inoltre dette funzioni sono tali da consentire che l’area in questione possa essere classificata, da un punto di vista urbanistico, come zona territoriale omogenea F, cioè "parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale", giusta la definizione contenuta nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. A questo proposito si deve precisare che le aree in oggetto non possono essere computate quali aree di parcheggio ai fini della verifica degli standard minimi di legge.

 

Per gli aspetti procedurali di formazione della Variante urbanistica in questione si invita a fare riferimento alle norme contenute nella L.R. n. 5 del 1995, limitandoci qui a ricordare che nel caso in cui l’intervento sia effettuato direttamente dalla Amministrazione Comunale, come di norma è prevedibile che avvenga, si potrà fare riferimento al caso in cui all’art. 40, secondo comma, lettera a), della stessa legge regionale.

Si precisa che nella eventualità che lo strumento urbanistico generale vigente preveda zone F disponibili e disciplinate in modo da consentire la realizzazione delle attrezzature di seguito specificate, la Variante ovviamente non si rende necessaria e le indicazioni della presente Istruzione Tecnica possono costituire un utile quadro di riferimento in base al quale condurre verifiche di idoneità e di fattibilità.

 

Si fa presente che per realizzare un’area attrezzata multifunzionale completa è necessario uno spazio di m. 50x70 che può ospitare 400 persone in caso di emergenza; e si suggerisce, in sede di progettazione delle nuove espansioni, di inserire l’area attrezzata tra gli edifici, in modo da facilitarne l’accesso diretto in caso di emergenza.

 

Infine si sottolinea che la conformità della Variante Urbanistica alla presente Istruzione Tecnica costituisce requisito essenziale per l’assegnazione di eventuali finanziamenti regionali che per tale scopo si rendessero disponibili.

 

 

 

 

 

 

Disciplina Urbanistica

 

L’Amministrazione Comunale definisce la disciplina urbanistica delle aree in questione tramite la formazione di una Variante allo strumento urbanistico generale che ha per oggetto la previsione di una zona territoriale omogenea F di interesse generale da attrezzare per accogliere le funzioni di cui in premessa. Gli elaborati tecnici che costituiscono detta Variante sono i seguenti:

 

A) Relazione illustrativa;

 

B) Cartografia e foto-documentazione;

 

C) Norme Tecniche di attuazione.

 

 

 

A) Relazione Illustrativa

La Variante Urbanistica è corredata da una Relazione che si compone di una illustrazione del quadro conoscitivo e di un esame degli aspetti previsionali.

La parte della Relazione attiene alle conoscenze deve, in linea di massima, contenere l’analisi delle seguenti questioni:

- individuazione delle funzioni realmente necessarie tra quelle idonee per la zona urbanistica in questione e la rilevazione articolata dei fabbisogni esistenti nonché dei relativi bacini di utenza. In particolare la destinazione dell’area per la sosta temporanea di veicoli autosufficienti comporta la rilevazione e l’esame dei flussi e di circoli turistici che determinano la necessità di detta attrezzatura.

 

Per quanto riguarda infine la destinazione dell’area per le operazioni della Protezione Civile è opportuno che la Relazione contenga l’illustrazione dei possibili eventi di calamità prevedibili che si possono verificare nel tempo (centri storici ed aree insediate in genere a grave rischio sismico, a pericolo di esondazione, a rischio di incendio, ecc..) e l’ambito e la popolazione che nelle operazioni di primo intervento possono essere assistiti;

 

- eventuale presenza di vincoli sovraordinati e di ulteriori condizionamenti che determinano la necessità che l’area sia disciplinata in modo tale da renderla ambientalmente compatibile e funzionalmente efficiente. E’ il caso in cui l’area si trovi, ad esempio, all’interno del Sistema Regionale delle Aree Protette (dove la previsione è ammessa nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 8 e 16 DCR n. 296/88), o entro le fasce di rispetto stradale, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada, o in stretta relazione con un centro storico o con edifici di interesse storico-monumentale da salvaguardare;

 

- caratteristiche ambientali dell’area prescelta da definire sia in termini ampi, facendo riferimento al contesto paesaggistico-storico-ambientale vasto in cui l’area è inserita, e sia in modo puntuale, descrivendo il suo specifico assetto vegetazionale, geo-morfologico ed idraulico;

 

- caratteristiche infrastrutturali dell’area in oggetto facendo particolare riferimento alla disponibilità di urbanizzazioni primarie quali la fognatura, l’acquedotto, la rete di distribuzione energetica, nonché al grado di accessibilità che presenta l’area in quanto una buona accessibilità costituisce requisito fondamentale. In particolare, la destinazione ad area di parcheggio temporaneo per veicoli autosufficienti comporta che essa sia integrata nei circuiti turistici (e preferibilmente prossima ai punti di maggiore attrattiva) e che sia servita da mezzi pubblici di trasporto collettivo, al fine di consentire l’intermodalità tra mezzi turistici e mezzi urbani. A questo proposito può essere utile che la Relazione faccia riferimento agli studi del Piano del traffico di competenza comunale e a quelli del Piano di Bacino della mobilità di competenza provinciale.

 

Gli elementi progettuali della Variante sono trattati dalla Relazione tramite la definizione del quadro degli obiettivi perseguiti che hanno orientato le determinazioni qualitative delle funzioni prescelte nonché le loro caratteristiche quantitative.

 

La valutazione della fattibilità idro-geolito-morfologica, derivante dalla interpretazione della Carta della pericolosità dei suoli e della Carta della fattibilità dell’intervento, necessarie ai sensi della D.C.R. n. 94/85, rappresenta un ulteriore elemento tecnico da analizzare.

Infine la Relazione deve illustrare gli aspetti gestionali e di regolamentazione d’uso che disciplinano le modalità di fruizione dell’area attrezzata.

 

 

 

 

B) Cartografia e foto-documentazione

 

La Variante urbanistica che istituisce la zona F in questione si compone di elaborati grafici e cartografici che attengono sia agli aspetti conoscitivi che agli elementi previsionali.

 

Per quanto attiene la conoscenza, è necessario che siano rappresentati i "bacini di utenza" serviti dalla zona prevista nonché i circuiti turistici e più in generale gli itinerari che relazionano la zona in questione con la rete stradale, tramite una cartografia in scala adeguata (ad esempio 1:25.000), facendo esplicito riferimento al Piano della mobilità di competenza provinciale già citato in precedenza.

 

Ulteriori dati conoscitivi sono rappresentati dalla individuazione cartografica delle urbanizzazioni esistenti di servizio all’area prescelta (fognatura, acquedotto, ecc...) con evidenziate le loro caratteristiche di funzionamento, tramite una cartografia in scala non inferiore ad 1:10.000, dalle indagini idro-geolito-morfologiche che, ai sensi e per gli effetti della D.C.R. n. 94/85, devono essere sintetizzate nella Carta della pericolosità dei suoli (cartografia in scala 1:5.000), dalla rappresentazione cartografica (in scala adeguata) delle peculiarità vegetazionali eventualmente esistenti e di altri elementi fisici significativi, dalla segnalazione cartografica (in scala adeguata) della eventuale presenza di vincoli sovraordinati e da un estratto della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente (foglio intero).

 

Infine il quadro conoscitivo è completato da una documentazione fotografica dello stato di fatto dell’area, ovvero da un videotape, nonché dalla eventuale compilazione di specifiche schede relative alle principali caratteristiche delle opere di urbanizzazione esistenti di servizio all’area in questione.

 

Per quanto riguarda gli elementi progettuali, è necessario che sia redatta, in scala non inferiore a 1:5.000, la Carta della fattibilità dell’intervento, così come previsto dalla più volte citata delibera 94, nonché la carta della zonizzazione variata, nella stessa scala della cartografia del PRG vigente, ed ogni altro elaborato grafico che consenta di definire gli interventi necessari per adeguare le infrastrutture e le opere di urbanizzazione di servizio all’area in questione, per realizzare eventuali strutture all’interno dell’area (servizi igienici pubblici, cabina telefonica, edicola, punto di informazione turistica, piccolo ristoro, ecc...) per allestire l’area con elementi di pavimentazione di arredo e vegetazioni. Infine, può rilevarsi opportuno elaborare uno schema grafico della mobilità interna all’area (accesso, circolazione interna, uscita, ecc..) prefigurando le diverse soluzioni organizzative che corrispondono al variare delle funzioni.

 

 

 

 

C) Norme Tecniche di Attuazione

 

 

L’apparato normativo della Variante deve contenere la disciplina relativa agli aspetti idro-geolito-morfologici e vegetazionali dell’area considerata, agli interventi relativi alle infrastrutture, alle urbanizzazioni ed agli impianti tecnologici ed all’allestimento ed arredo della zona in questione, al processo di attuazione, gestione e controllo degli interventi stessi.

 

Alla Variante deve essere allegato, quale utile elemento di confronto un estratto delle Norme Tecniche del vigente strumento urbanistico generale che sono oggetto di modifica.

 

 

Più specificatamente si precisa che la disciplina urbanistica deve dettagliare i seguenti aspetti:

 

1. con riferimento agli interventi di adeguamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione e degli impianti tecnologici devono essere disciplinati tutti gli interventi, interni ed esterni all’area, che, caso per caso, si rendono necessari per consentire un efficace funzionamento dell’area in questione. In particolare per la Protezione Civile è essenziale che sia prevista e disciplinata la realizzazione, anche per uso temporaneo, di una elisuperficie le cui caratteristiche tecniche sono indicate nell’allegato Glossario.

 

Si sottolinea che a questo proposito è necessario che l’area prescelta abbia caratteristiche tali da rendere agevole l’atterraggio e il decollo di elicotteri con particolare considerazione dei venti dominanti;

 

 

 

 

 

2. con riferimento alle opere di allestimento e di arredo:

 

- l’area deve avere una pavimentazione permeabile e devono essere previste canalette, pozzetti ed ogni altra opera necessaria a garantire una corretta regimazione idraulica;

 

- la delimitazione dell’area deve essere schermata con siepi sempre verdi costituite da essenze autoctone. All’interno dell’area devono essere previsti adeguati spazi verdi;

 

- l’area deve avere un sistema di illuminazione notturna ed un idoneo sistema antincendio (vedi Glossario);

 

- l’impianto di smaltimento igienico-sanitario previsto a servizio dei veicoli autosufficienti, come definito nell’allegato Glossario, deve essere realizzato come previsto dall’art. 214 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, ed il relativo pozzetto di adduzione deve essere autopulente e carrabile di prima categoria. Inoltre devono essere posizionati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi;

 

- l’ingresso e l’uscita dell’area deve essere regolamentato ed avere un dispositivo di controllo;

 

 

 

3. con riferimento alla eventuale necessità di nuove strutture interne all’area, devono essere disciplinate le seguenti realizzazioni, che possono essere centralizzate in un unico edificio:

 

- servizi igienici;

 

- erogatori d’acqua;

 

- edicola;

 

- cabina telefonica;

 

- punto di informazione turistica.

 

L’eventuale servizio di piccolo ristoro può essere esercitato utilizzando strutture ambulanti e comunque non permanenti.

 

Le norme tecniche di attuazione disciplinano anche gli aspetti gestionali e di controllo definendo i contenuti essenziali del Regolamento che l’Amministrazione Comunale potrà definire con atto successivo.

 

 

In tale Regolamento saranno, tra l’altro, definiti:

 

- i periodi con cui si devono alternare le varie funzioni previste, fermo restando la straordinarietà degli interventi della Protezione Civile;

 

- le modalità per eseguire la per la periodica pulitura dell’area (vedi Glossario);

 

- il sistema tariffario e le eventuali esenzioni.

 

 

Infine, se la gestione dell’area è affidata ai privati ovvero l’Amministrazione Comunale, dandone esplicita motivazione nella Delibera consiliare di adozione della Variante urbanistica, esprime la volontà che l’area non sia pubblica, ma sia di proprietà privata è necessario che le Norme Tecniche prevedano l’obbligo di stipulare tra l’Amministrazione Comunale e il gestore e/o il proprietario una convenzione in cui sia definito il rapporto fra pubblico e privato e siano chiaramente fissate le modalità con cui le funzioni previste si esplicano, con particolare riferimento alle esigenze della Protezione Civile.

 

Tra l’altro la suddetta convenzione deve fissare sia il canone annuo che deve essere corrisposto alla Amministrazione Comunale, nel caso di area pubblica affidata in gestione a privati, e sia l’equo indennizzo da corrispondere al gestore e/o al proprietario nel caso di occupazione di urgenza dell’area per pubblica necessità da parte della Protezione Civile.

 

 

 

GLOSSARIO

 

ACQUE REFLUE CHIARE e LURIDE provenienti da veicoli dotati di serbatoi di raccolta interni.

Negli anni 80 lo scarico delle acque reflue luride provenienti da veicoli dotati di serbatoi di raccolta interni creava un problema in quanto, per eliminare cattivi odori, veniva utilizzato un prodotto a base di aldeide formica (formaldeide). Si trattava di un composto carbossilico facilmente ossidabile, molto reattivo, dalle forti capacità battericide, che poteva arrecare danno alle colonie batteriche presenti nelle vasche dei depuratori o delle fosse biologiche bicamerali, impedendo la digestione dei liquami e la relativa trasformazione delle sostanze da organiche ad inorganiche. A partire dal 1988, detto prodotto è tolto dal mercato e, per eliminare i cattivi odori, vengono utilizzati prodotti detergenti e tensioattivi che rispondono alle nuove normative (Legge 26.04.1983) poichè aventi biodegradabilità dei tensioattivi cationici, ionici, non ionici e anfoliti non inferiore al 90%.

Osservazione non inserita nella Deliberazione: In parole povere trattasi di acque reflue derivanti prevalentemente da metabolismo umano e da attività domestiche

 

ANTINCENDIO

L’impianto idrico ed il posizionamento di contenitori con accessori multifunzionali, per l'intervento antincendio in Area Attrezzata Multifunzionale, deve essere progettato da un tecnico inserito nell’elenco Ministero dell’Interno dei professionisti di cui alla Legge n. 818 del 07 dicembre 1984, recante il nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge n. 66 del 4 marzo 1982, e norme integrative dell’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riferimenti: Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1997.

 

AREA ATTREZZATA MULTIFUNZIONALE

Area progettata per ospitare ciclicamente attività sociali e commerciali (mercatini rionali, spettacoli all’aperto, mostre itineranti, luna park, manifestazioni di partiti politici o associazioni, ecc.. nonché sosta e/o parcheggio per veicoli) in quanto singolarmente non troverebbero finanziamenti per l'allestimento di specifiche infrastrutture.

Detta area, essendo dotata di elisuperficie e pozzetto autopulente, può essere altresì utilizzata dalla Protezione Civile in caso di emergenza.

Riferimenti:

artt. 3, 47, 54 e 185 del Codice della Strada,

artt 62, 68, 136 e 149 del Regolamento d’Esecuzione del CdS,

art. 214 del D.P.R. n. 610/96,

D.P.R. n. 236 del 14 giugno 1989,

D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.

Pannelli utili: Figure II.102 - II.179 - II.377 del Regolamento d’Esecuzione del CdS.

 

AUTOCARAVAN

Veicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Veicolo dotato di serbatoi interni di raccolta acque reflue chiare e luride.

Riferimenti:

artt 47, 54 e 185 del Codice della Strada,

D.M. Sanità n. 401 del 20 maggio 1992.

 

AUTOBUS

Veicolo destinato al trasporto di persone equipaggiato con più di nove posti compreso quello del conducente. Nella maggior parte degli attuali allestimenti detti veicoli sono dotati di serbatoi interni di raccolta acque reflue chiare e luride.

Riferimenti: artt. 47 e 54 del Codice della Strada.

 

CARAVAN

Rimorchio avente speciale carrozzeria e attrezzato per essere adibito ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo.

Nella maggior parte degli attuali allestimenti detti rimorchi sono dotati di serbatoi interni di raccolta acque reflue chiare e luride.

Riferimenti: artt. 56 e 61 del Codice della Strada.

 

 

 

 

 

CIRCHI

Con la legge n. 337/1968 lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e le amministrazioni comunali devono compilare un elenco di aree comunali disponibili per le installazione dei circhi , delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, aggiornandolo almeno una volta all’anno.

Consigli tecnici:

Allestimento nell’area di una cabina ENEL per l’erogazione di 200 KVA, completa di connessioni per differenti utilizzi, completa di contatore/i nonché delle protezioni utili affinché un guasto non si estenda dalla cabina alla popolazione.

 

 

CIRCOLAZIONE

La circolazione è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

 

Per ARRESTO s'intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione.

Per FERMATA s'intende la temporanea sospensione della marcia del veicolo con il conducente presente a bordo per espletare esigenze di brevissima durata.

Per SOSTA s'intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo ma non superiore alle 48 ore.

Per PARCHEGGIO s'intende la sosta a tempo indefinito o regolamentato dei veicoli.

Per CAMPEGGIO s'intende l'occupazione con suppellettili od altro dello spazio eccedente l'ingombro proprio del veicolo.

 

Riferimenti: artt. 3, 157, 159 e 185 del Codice della Strada.

 

Promemoria:

Il Ministero Lavori Pubblici - Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, con lettera Prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, datata 05 marzo 1997 e diretta al Sindaco di Riva del Garda ribadisce:

 

Riguardo al concetto di strada e circolazione "In via preliminare occorre osservare che a norma del 1° comma dell’art. 2 del Nuovo Codice della Strada, per "strada" si intende l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Per il termine "circolazione" vale la definizione di cui al punto 9), comma 1 dell’art. 3 del Codice. Ai sensi del Codice, non è la proprietà l’elemento caratterizzante di una strada in quanto tale, bensì l’uso pubblico, anche di fatto, dell’area aperta alla circolazione. Per inciso tale definizione si ritrova anche all’art. 2 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale (DPR 393/59)".

 

 

Riguardo alle barriere artificiali poste a due metri dal suolo per impedire l’accesso di alcuni veicoli " ... occorre chiarire che l’art. 175 del Regolamento tratta dei dispositivi di segnalazione di ostacoli presenti sulle strade e non eliminabili. Nel caso di specie gli ostacoli sono stati artificiosamente realizzati e quindi l’art. 175 non è un riferimento adeguato. Anche in questo caso codesta Amministrazione non ha correttamente interpretato le norme, neppure quelle previgenti. Infatti il precedente regolamento di esecuzione (DPR 420/59) prevedeva all’art. 116 le modalità di segnalazione degli ostacoli e all’art. 159 vietava l’impiego di segnali diversi d quelli prescritti dallo stesso Regolamento. Stesso divieto è prescritto dall’art. 18 del precedente testo unico delle norme sulla circolazione stradale. E’ pur vero che le precedenti norme non prevedevano esplicitamente sanzioni in caso di inosservanza, ma è anche previsto all’art. 234 del vigente codice che la segnaletica doveva essere adeguata entro il mese di dicembre 1995 e che tale termine è ormai trascorso, con le conseguenze sanzionatorie del Nuovo Codice. Il fatto che altre amministrazioni abbiano adottato sistemi analoghi non rende regolare una segnaletica palesemente difforme. ... E in verità le copie di ordinanze trasmesse da codesta amministrazione, in un arco di tempo dal 1987 al 1996, non fanno mai riferimento ai portali installati, ma solo in due casi alla istituzione del divieto di transito per veicoli di altezza superiore ad 1,90 m in alcune aree. Cosa che di norma viene segnalata con il cartello stradale di cui alla fig. II.66 del Regolamento. Divieto che peraltro non sembra particolarmente motivato nel disposto delle ordinanze. Senza considerare che codesta amministrazione aveva avanzato con nota n. 15547 del 28.6.96 istanza per l’impiego di portali come dissuasori di sosta e non come segnalatori i ostacolo. Istanza sulla quale questo Ufficio aveva espresso parere negativo. ... la responsabilità per il verificarsi di eventuali inconvenienti od incidenti riconducibili alla presenza dei più volte citati portali ricadrà su codesta amministrazione".

 

 

 

ELISUPERFICIE

La elisuperficie è costituita da una pavimentazione autobloccante continua con:

segnaletica diurna rappresentata da lettera H e limite dell'area di approdo e decollo elicottero di colore bianco;

segnaletica notturna costituita da sistema portatile comprendente tutti gli ausili ottici luminosi (alimentati a rete/o da un carrello a pannelli fotovoltaici e relative batterie) previsti dalle norme di legge;

manica a vento in posizione tale da soddisfare le condizioni operative;

eventuale stazione meteorologica automatica.

Tutte le apparecchiature devono anche corrispondere alle norme previste per gli elicotteri dalla Organizzazione della Aviazione Civile Internazionale (I.C.A.O.).

 

Riferimenti: D.M. 10.03.1988 Ministero dei Trasporti, Gazzetta Ufficiale del 01.09.1988.

 

 

IMPIANTO DI SMALTIMENTO IGIENICO-SANITARIO

L’impianto di smaltimento igienico-sanitario è costituito da due pozzetti autopulenti, carrabili per carichi di prima categoria, destinati ad accogliere ecologicamente le acque reflue chiare e luride scaricate da veicoli o rimorchi dotati di serbatoi interni di raccolta.

Detti pozzetti devono essere:

"autopulenti" poichè dotati di una corona di sciacquo interna che evita l'installazione di tubazione esterna, consentendo l’utilizzo di una quantità determinata d'acqua per lo sciacquo;

"carrabili per carichi di prima categoria" poiché costruiti per sostenere in sicurezza l’eventuale passaggio delle ruote di autobus in manovra.

 

Riferimenti:

art. 185 del Codice della Strada,

art. 136 del Regolamento d’Esecuzione del C.d.S,

art. 214 del D.P.R. n. 610/96,

Capitolo XIII, art. 68, punto 5, del Piano Regolatore Generale 1993 Comune di Firenze.

 

 

PROTEZIONE CIVILE

La Regione partecipa all'attuazione delle attività di protezione civile.

 

Riferimenti

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992,

Circolare prot. 3089/065/Emer del 10.07.1995 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione Civile, Servizio Gestione Emergenze.

 

 

PULIZIA AREA

Divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in sosta, per manutenzione e pulizia area e relativo arredo emanato dall'ente proprietario dell'area.

Detta disposizione, oltre alla corretta manutenzione dell'area, impedisce che l'area si trasformi in deposito veicoli oppure in campo sosta nomadi.

 

Riferimenti:

artt. 157 e 159 del Codice della Strada,

artt. 62, 68, 77, 79, 81, 82, 115, 117, 120, 136, 137, 149 e 159 del Regolamento d’Esecuzione del CdS.

Pannelli utili: Modelli II 6/m e II 8/a del Regolamento d’Esecuzione del CdS.

 

 

REALIZZAZIONE

Per la realizzazione della Area Attrezzata Multifunzionale la ditta appaltatrice dovrà essere a norma con la vigente legislazione in merito alle opere pubbliche.

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE

I requisiti che il professionista incaricato per la progettazione della Area Attrezzata Multifunzionale deve possedere:

 

La progettazione deve essere conforme a quanto previsto dalle seguenti normative:

Ministero degli Interni, Circolare n. 16 del 15.02.1951,

D.P.R. n. 547 del 27.04.1955,

D.P.R. n. 303 del 19.03.1956,

Legge n. 818 del 07.12.1984,

D.M. 25.03.1985,

D.M. 01.02.1986,

D.P.R. n. 236 del 14.06.1989,

Legge n. 626 del 19.09.1994,

D.M. n. 758 del 19.12.1994,

D.P.R. n. 503 del 24.07.1996.

 

 

STALLO DI SOSTA

L’Area Attrezzata Multifunzionale, per la molteplicità delle funzioni, necessita d’accorgimenti tecnici tesi a prevenire incendi/infortuni per la sosta e/o parcheggio di veicoli. Importante per conseguire detto obbiettivo è il rispetto delle normative inerente l’allestimento degli stalli di sosta. Per quanto detto è opportuno ricordare in sintesi quanto segue.

La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm. formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine e la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.

La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacenti agli stalli) mentre è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacenti agli stalli).

Per ottimizzare il numero degli stalli di sosta è opportuno allestire stalli di sosta per veicoli di dimensioni diverse, a partire dalla dimensione 230x450 cm come ricordate alle fig. II.444 e II.444a del Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada.

I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli, mantenuti sempre efficienti e quando non più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti devono essere rimossi e/o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo confusione con altri segnali. Le superfici dalle quali è stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosità, tonalità cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante.

Nell’area parcheggio devono essere previsti stalli di sosta riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili (opportunamente segnalati, ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso), nella misura di 1 ogni 50 stalli o frazione.

 

Riferimenti:

art. 40 del Codice della Strada,

artt. 137 e 149 del Regolamento d’Esecuzione del CdS,

D.P.R. n. 236 del 14 giugno 1989,

D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.

 

Pannelli utili: fig. II.444 - II.444/a - II.444/b - II.444/c del Regolamento d’Esecuzione del CdS.

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianto igienico-sanitario (articolo 214 del D.P.R. n. 610 - 16 settembre 1996 e Deliberazione n. 495 del 5 maggio 1997 della GIUNTA REGIONALE TOSCANA), realizzato con un manufatto prefabbricato autoportante, in conglomerato cementizio armato e fibrorinforzato, corredato di una griglia antinfortuni. Costituito da due elementi accoppiabili: il primo a forma troncoconica trattato internamente con vernice epossidica mentre il secondo è una soletta di copertura con l’aspetto di una corona circolare. Autopulente  in quanto dotato di colonna attrezzata per comandare la pulizia interna del pozzetto e l’erogazione di acqua potabile.

Note tecniche

·         Armato: Armato con armatura metallica tradizionale per garantire la resistenza  meccanica pari ad Rbk di 300 kg/cmq.

·         Fibrorinforzato: Fibrorinforzato con fibre metalliche od in polipropilene, omogeneamente distribuite nell’impasto di calcestruzzo, per evitare la formazione di microfessurazioni responsabili di habitat ideali per il negativo sviluppo di muffe e colonie di organismi inquinanti.

·         Vernice epossidica: Vernice epossidica per favorire la velocità di smaltimento dello scarico nonchè per impedire l'aggressione prodotta dai gas generati dallo scarico stesso sulle superfici interne del manufatto.

·         Autopulente: Il pozzetto contiene un tubo circolare corredato di ugelli per l’erogazione di acqua con pressione di 2 Atm. Con tale sistema si assicura la completa pulizia interna del pozzetto.

·         Colonna attrezzata: Struttura in ghisa dove sono alloggiati due pulsanti, uno per l’erogazione dell’acqua necessaria allo sciacquo interno al pozzetto ed un pulsante per l’erogazione dell’acqua necessaria al rifornimento idrico dei veicoli.

·         Autoportante: pozzetto progettato per sopportare carichi di prima categoria previsti dal Codice della Strada.

 

INDICAZIONE UTILE

Unico produttore a livello italiano

del pozzetto autopulente è la

SEIECOM SRL

4, via di Compiobbi

50012 Bagno a Ripoli (FI)

e-mail: info@seiecom.it

internet: www.seiecom.it

telefono 055 69202

telefax 055 696287

 

PAVIMENTAZIONI CON IMPIEGO DI TERRENO NATURALE

RBI 81 / Stabilizzante per terreni / Miscelazione in betoniera

 

Fornitura ,trasporto e posa in opera di una pavimentazione ecologica realizzata mediante l’impiego del terreno naturale presente in sito o riportato, miscelato con uno stabilizzante per terreni (tipo RBI 81).

Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere, fibrorinforzato con fibre di polipropilene che non richiede aggiunta di calce o cemento ed a lavoro ultimato non dovrà alterare l’aspetto iniziale del terreno dal punto di vista cromatico, garantendo quindi assenza d’impatto visivo ambientale.

La lavorazione dovrà conferire alla pavimentazione realizzata (strade, parcheggi, aree di servizio ed attrezzate) caratteristiche di portanza, impermeabilità e sensibile riduzione della polverosità, dovrà avere inoltre carattere di irreversibilità.

Esecuzione di prove di laboratorio (curva granulometrica, limiti di Atterberg, prova di compattazione, CBR naturale e CBR a diversi dosaggi del materiale stabilizzante), al fine di stabilire il corretto dosaggio del materiale e l’idoneità del terreno da trattare, preparazione del sottofondo correttamente dimensionato in funzione della destinazione finale dell’opera.

Successiva miscelazione dello stabilizzante e del terreno naturale o riportato in betoniera.

Il dosaggio, precedentemente determinato con prove di laboratorio, potrà variare dal 3 al 5% sul peso del terreno, corrispondenti mediamente a circa 60-100 Kg per mc.

Aggiungere in betoniera l’acqua necessaria al raggiungimento dell’umidità ottimale per la compattazione (come da prove di laboratorio).

Stesura finale, sagomatura o profilatura della sede stradale.

Compattazione del terreno trattato con mezzi adeguati, fino al raggiungimento di una densità di compattazione consigliata non inferiore al 98% (AASTHO modificata).

La D.l. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio. Potrà, inoltre, acquisire dalla società fornitrice del prodotto sia la Certificazione di Qualità ai sensi della ISO 9002, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta, il tutto per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Incidenza dell’ RBI 81 per 10 cm di spessore €/Mq ……………

 

INDICAZIONI RELATIVE AD UNA FORNITURA

Fornitura stesa e compattazione di sede stradale bianca con regolarizzazione dei piani eseguite mediante fornitura stesa e compattazione di stabilizzato di cava pezz. max 0/50 dello spessore di cm 15 (stabilizzato di Monteriggione (SI), previa scarifica dell’attuale piano e rullatura. Prezzo a 7,74 euro/mq.

 

Fornitura e posa in opera di pavimentazione ecologica realizzata mediante l’impiego di stabilizzato di cava pezz. max 0/50 mm (stabilizzato di Monteriggione (SI) dello spessore finito e compresso di cm 10 miscelato con uno stabilizzante (Tipo RBI 81 Levocell), costituito da un premiscelato in polvere fibrorinforzato in poliprolene garantendo, quindi, dal punto di vista cromatico, assenza d’impatto visivo ambientale.

Tale lavorazione conferisce alla pavimentazione realizzata (strade, parcheggi, aree di servizi ed attrezzate) caratteristiche di portanza, impermeabilità e sensibile riduzione di polverosità e caratteristiche di irreversibilità. Prezzo a 33,56 euro/mq.

Segnalazione ed indicazioni forniteci il 16 ottobre 2003 dalla

PANCANI STRADE SRL   –   Costruzioni Edili Stradali

1, via dei Colli   -   50058  SIGNA    (FI)

telefono 055 8734425 – fax 055 8736173